Art. 11.
(Benefìci speciali).

      1. Ai centralinisti telefonici e operatori della comunicazione privi della vista assunti

 

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ai sensi delle norme relative al collocamento obbligatorio è corrisposta l'indennità di mansione prevista dall'articolo 9 della legge 29 marzo 1985, n. 113, ed è riconosciuto il diritto a una detrazione d'imposta pari a 3.000 euro annui frazionabili in dodici mensilità.
      2. Le prestazioni di lavoro dei centralinisti telefonici e operatori della comunicazione privi della vista sono considerate particolarmente usuranti. Conseguentemente, agli stessi è riconosciuto, a domanda, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso datori di lavoro pubblici o privati, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva.